Codice della Strada, regole diverse per droghe e alcol. Codacons: necessaria maggiore chiarezza

07.01.2026

Il Codacons interviene sul tema dei controlli su strada, evidenziando una disparità di trattamento tra la disciplina della guida in stato di ebbrezza alcolica e quella relativa alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, così come configurata dalle recenti modifiche al Codice della Strada e alla luce di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
"I controlli stradali rappresentano uno dei momenti di maggiore contatto tra l'esercizio del potere pubblico e i diritti dei cittadini - spiega Francesco Tanasi, Giurista e Segretario Nazionale Codacons -. 
Proprio per questo, le regole dovrebbero essere non solo efficaci sul piano della sicurezza, ma anche coerenti, proporzionate e facilmente comprensibili".

Con riferimento alla guida in stato di ebbrezza, il Codacons ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito come il prelievo di sangue finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico costituisca un atto sanitario invasivo che richiede il consenso libero e informato dell'interessato. In assenza di consenso, l'accertamento non può essere imposto, ferma restando la possibilità di sanzionare il rifiuto agli accertamenti previsti dalla legge.
"Si tratta di un principio che discende direttamente dalla Costituzione - prosegue Tanasi - e che tutela il diritto all'autodeterminazione sanitaria, chiarendo che lo Stato può sanzionare il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti, ma non può, al di fuori dei casi eccezionali espressamente previsti dall'ordinamento, costringere fisicamente il cittadino a un trattamento sanitario".

Diversa è invece la disciplina applicabile alle sostanze stupefacenti. In questo ambito, osserva il Codacons, il legislatore ha progressivamente superato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida, attribuendo rilievo centrale alla mera positività al test. I controlli salivari e biologici vengono qualificati come atti di polizia giudiziaria e il rifiuto di sottoporsi agli stessi viene equiparato alla positività, con conseguenze sanzionatorie automatiche, anche in assenza di un'effettiva alterazione della capacità di guida.

Secondo il Codacons, questa impostazione determina una asimmetria difficilmente comprensibile per i cittadini: per l'alcol, sostanza lecita e dagli effetti immediati, è richiesta la verifica dell'alterazione attuale e sono previsti limiti rigorosi agli interventi coercitivi; per le droghe, invece, la sanzione può scattare anche sulla base di una positività riferibile a un'assunzione remota, quando gli effetti sulla guida sono ormai cessati.

Tale differenza di trattamento non implica automaticamente l'illegittimità delle norme, ma solleva interrogativi seri sotto il profilo della ragionevolezza, della proporzionalità e della coerenza complessiva del sistema sanzionatorio, incidendo anche sulla percezione di equità dei controlli e sul rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni - conclude il Codacons

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