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Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Vaccini obbligatori anche per i farmacisti, confermato lo stop alle zone gialle fino al 30 aprile

Il Consiglio dei ministri ha dato il via alle norme in vigore dal 7 al 30 aprile: esclusa la riapertura a pranzo di bar e ristoranti. Scuole in presenza fino alla prima media, anche in zona rossa. Scontro con la Lega. Salvini: "Il governo prenda una scelta in base ai dati scientifici, come ha detto Draghi"

Niente zona gialla per un mese. Il nuovo decreto anti-Covid, infatti, prevede che fino al 30 aprile l’Italia sarà solo rossa o arancione. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle nuove norme in vigore dal 7 al 30 aprile. Norme che, secondo le schema stabilito nell’ultima cabina di regia, escludono quindi la riapertura a pranzo di bar e ristoranti, prevista invece solo dal colore giallo. Le scuole tornano in presenza fino alla prima media, anche in zona rossa. È previsto l’obbligo vaccinale anche per i farmacisti e saranno concesse deroghe per riaprire in base a contagi e vaccini.

Andiamo per gradi

Avranno l’obbligo di vaccinarsi “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali”. La vaccinazione sarà “requisito essenziale” per l’esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a “mansioni, anche inferiori” con il “trattamento corrispondente alle mansioni esercitate”. Se ciò non è possibile, “per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione”.

Durerà al massimo sino al 31 dicembre del 2021 la sospensione dei sanitari no vax. La sanzione scadrà prima se gli interessati ci ripenseranno e si sottoporranno alla vaccinazione o comunque al completamento del piano vaccinale. La sospensione interverrà solo se non sarà possibile l’assegnazione a mansioni diverse del lavoratore che non implicano il rischio di diffusione del contagio.

Nel decreto ci sarà anche lo ‘scudo penale’ per i somministratori, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave. Per omicidio colposo e lesioni personali colpose “verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano” nazionale, “la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

Scuola apre in zona rossa dall’infanzia alla prima media

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